Nell’ultimo post abbiamo cercato di fare chiarezza sulle agevolazioni fiscali in caso di sostituzione dei serramenti, cercando di comprendere in quali casi è possibile accedere alle agevolazioni fiscali sul risparmio energetico (65%), e quando invece ricorrere alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (50%).
Essendo un tema assai ampio e in continua evoluzione, abbiamo pensato di venire incontro alle esigenze di molti di voi rispondendo ad alcune delle domande più comuni che i nostri clienti ci pongono a riguardo.
Chi può accedere alla detrazione?
- Persone fisiche (contribuenti), compresi esercenti di arti e professioni, che possiedono l’immobile;
- Persone giuridiche (società di persone/capitali);
- Parenti e conviventi con il possessore;
- Detentori dell’immobile (affitto, comodato d’uso, nuda proprietà);
- Associazioni di professionisti;
- Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Quali sono i documenti da trasmettere per accedere alla detrazione?
Per accedere alle agevolazioni fiscali sul risparmio energetico è necessario trasmettere telematicamente la documentazione necessaria all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, ottenendo in ricevuta informatica la scheda informativa di cui all’allegato F come indicato all’art 4, comma 2, del DM 7.04.08 per la sola sostituzione di infissi in singola unità immobiliare.
Per gli interventi di sostituzione di finestre e di installazione di pannelli solari, non è più richiesto l’attestato di qualificazione energetica; di conseguenza il nuovo decreto ha introdotto, con l’allegato F, una scheda informativa semplificata nella quale indicare:
- Dati del soggetto che sostiene le spese;
- Dati identificativi della struttura oggetto dell’intervento;
- Dati identificativi dell’impianto termico;
- Tipologia di intervento eseguito;
- Dati relativi agli infissi e/o ai pannelli solari;
- Costo dell’intervento;
- Importo utilizzato per il calcolo della detrazione.
Modello dell’Agenzia delle Entrate: con l’art.12 del decreto sulle semplificazioni fiscali (D.Lgs 21 novembre 2014, n.175), è stato eliminato l’obbligo di invio della comunicazione dei lavori che proseguono per più periodi d’imposta.
Quali documenti è necessario conservare?
Per accedere alle agevolazioni fiscali in caso di sostituzione dei serramenti è necessario conservare tutta una serie di documenti, in particolare:
a. La certificazione del produttore (serramentista), che:
- Sostituisce l’asseverazione, deve attestare il rispetto dei requisiti minimi richiesti;
- Attesta i valori di trasmittanza termica degli infissi installati, attraverso le certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto;
- Riporta i valori (stimati) di trasmittanza termica degli infissi dismessi.
Per quanto riguarda quest’ultima informazione, tali valori possono essere inclusi nella stessa certificazione del produttore, in un campo a compilazione libera predisposto per i dati riferiti agli infissi dismessi; oppure è possibile produrre un’autocertificazione, da allegare alla certificazione del produttore, in cui si attestano i requisiti di cui sopra,
oppure in alternativa
a/bis. L’asseverazione del tecnico abilitato, che:
- Attesta la congruità dell’intervento effettuato alle caratteristiche richieste per l’accesso ai benefici fiscali;
- Riporta i valori (stimati) di trasmittanza termica degli infissi dismessi;
- Attesta che i valori di trasmittanza termica degli infissi installati, siano inferiori o uguali a quelli richiesti dagli allegati dei decreti attuativi;
b. Allegato F (di cui sopra);
c. Documentazione che attesti i pagamenti effettuati (solo attraverso bonifico bancario o postale);
d. Ricevuta di avvenuta trasmissione all’ENEA;
e. Modello dell’Agenzia delle Entrate dove richiesto.
Per maggiori informazioni contattateci al numero 0426-304548 o scriveteci una mail all’indirizzo falegname.schiorlin@libero.it .